Art. 12.
(Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori).

      1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e salute. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a procedure di attestazione della conformità è tenuto a provvedere affinché gli stessi siano accompagnati dalla relativa documentazione.